Dall’anno 2017, la norma ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione IVA sulle operazioni di acquisto, con conseguenti incertezze
È raccomandabile che la detrazione IVA si eserciti nella dichiarazione dell’anno di esigibilità: per questo sarà necessario richiedere ai fornitori l’invio delle fatture in tempo utile. L’art. 2 del D.L. n. 50/2017 – Manovra correttiva 2017 – ha disposto una forte riduzione del termine per l’esercizio della detrazione IVA spettante sulle operazioni di acquisto.
Anche l’Amministrazione finanziaria si è infine adeguata con la C.M. n. 328/E/1997, la quale precisa che “la legge non subordina l’esercizio del diritto alla detrazione al rispetto dell’adempimento formale. L’obbligo della registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti contabili, continua, perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo”.
La disciplina dell’esercizio del diritto alle detrazioni IVA era e rimane imperniata, ove ovviamente la detrazione dell’imposta competa, sulla lettura combinata dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e, a livello comunitario sugli articoli 168 e 178 della direttiva UE n. 112/2006.
In particolare rimane immutato il principio per cui il diritto di detrazione IVA sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile e, quindi, quando ha origine il corrispondente debito d’imposta carico del fornitore.
Occorre però correlare questa disposizione con quella recata dall’art. 25 del decreto IVA, che impone l’annotazione delle fatture d’acquisto in apposito registro entro precisi termini temporali finali costituiti dalla (data) di liquidazione periodica nella quale si riflette la detrazione dell’imposta, e comunque non oltre “il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Sotto quest’ultimo aspetto assume rilevanza l’anno di ricezione della fattura, che ovviamente deve essere adeguatamente provato.
In base al solo tenore letterale dell’art. 19, il diritto di detrazione va esercitato entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui esso è sorto, identificabile con quello di esigibilità dell’imposta. Quindi, se una fattura è emessa a fine anno 2017 e l’IVA è esigibile nello stesso anno, il diritto di detrazione potrà essere fatto valere oltre che nella ordinaria sede di liquidazione periodica (quella di dicembre 2017 per i contribuenti mensili iva) anche con la presentazione della dichiarazione 2017 il cui termine scade il 30 aprile 2018.
Inoltre, l’art. 178, comma 1, lettera a), della stessa direttiva richiede per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA solo il “possesso di una fattura redatta” conformemente alla normativa, senza alcun cenno alla necessità della sua registrazione.
Coordinando, invece, tale disposizione con quella dell’art. 25 e pertanto attribuendo (pur discutibilmente, come si è osservato) alla registrazione rilevanza anche ai fini della detrazione dell’IVA, dovrà essere osservato il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di ricevimento della fattura (nel caso ipotizzato, se la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione potrà avvenire fino al termine per presentare la dichiarazione di tale anno e quindi fino al 30 aprile 2019, ma dovrà riferirsi all’anno 2018).
Ciò implica necessariamente che il diritto di detrazione verrebbe fatto valere con la registrazione della fattura, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso prevedere il termine indicato nell’art. 25.
Si dovrà tener conto, in tal caso, della data di ricezione della fattura per poterla legittimamente registrare nell’anno (di ricezione) e considerare nella dichiarazione IVA riferita allo stesso anno (cfr. il nuovo comma 1 dell’art. 25).
È ovviamente raccomandabile che la detrazione si eserciti nella dichiarazione dell’anno di esigibilità, richiedendo perciò ai fornitori l’invio della fattura in tempo utile e ricordando che nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, non sia stata ricevuta la fattura incombe l’obbligo di redazione dell’autofattura entro i 30 giorni successivi (cfr. art. 6, comma 8, lettera a, D.Lgs. n.471/97).